Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) garantire un approccio coordinato al problema della sicurezza del trasporto delle merci pericolose, mediante la realizzazione di un progetto mirato di carattere interministeriale con il coinvolgimento delle competenti amministrazioni dello Stato;

          b) adottare misure idonee a favorire il passaggio del trasporto delle merci pericolose dalla modalità stradale a modalità alternative allo scopo di accrescere i livelli di sicurezza ambientale;

          c) potenziare, anche con misure urgenti e straordinarie, i controlli di sicurezza e le capacità di intervento nei riguardi dei mezzi di trasporto, della cognizione dei carichi trasportati, delle responsabilità e delle capacità del personale, con particolare attenzione ai conducenti di nazionalità extracomunitaria, nonché al coordinamento e alla risposta tempestiva delle strutture chiamate ad intervenire in caso di emergenza;

          d) introdurre opportuni sistemi di monitoraggio del settore con riferimento alla quantità delle merci pericolose in circolazione, alla informazione sulle tipologie delle medesime merci, alla conoscenza delle direttrici dei flussi di origine e di destinazione;

          e) realizzare il coordinamento delle disposizioni vigenti nel settore, armonizzandole con i regimi previsti dall'Unione europea.

 

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